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Incentivi occupazione Garanzia Giovani: ecco tutte le condizioni
18 Mar

Incentivi occupazione Garanzia Giovani: ecco tutte le condizioni

 

Sono state pubblicate dall'INPS le indicazioni operative per usufruire del nuovo “Incentivo Occupazione Giovani”. Tale strumento, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 394 del 2 dicembre 2016, è stato introdotto per agevolare le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017 di ragazzi tra i 16 e i 29 anni registrati al programma Garanzia Giovani

 

La circolare n. 40 del 28 febbraio scorso redatta dall'Istituto di previdenza, contiene tutte le informazioni pratiche per poter attivare gli incentivi:

 

Per fruire dell’incentivo occupazione giovani, l’azienda deve verificare che il soggetto si sia registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, sia in possesso della dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa al Centro per l’impiego e si sia profilato in una delle classi previste dal Programma. In caso di mancata attribuzione della classe di profilazione, l’INPS sospende l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo. Inoltre, se la profilazione non dovesse essere completata entro i successivi 30 giorni dall’istanza di beneficio, la domanda è rigettata.

Datori di lavoro

Può essere riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano personale senza esservi tenuti.

Non vi rientrano le assunzioni che hanno come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Lavoratori

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Inoltre, devono possedere: il requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non devono essere inseriti in un percorso di studi o formazione (in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13) e devono risultare disoccupati e cioè privi di impiego. Infine, devono dichiarare, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego (ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015).

In definitiva, la verifica che l’azienda dovrà fare per sapere se il ragazzo da assumere ha i requisiti per ricevere l’incentivo è il seguente:

1. registrazione al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;

2. dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa al Centro per l’impiego;

3. profilazione in una delle classi previste dal Programma

In caso di registrazione al Programma, ma di mancata attribuzione della classe di profilazione, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo. Se la profilazione non dovesse venir completata entro i successivi 30 giorni dall’istanza di beneficio, la domanda verrà rigettata.

Tipologia di contratti agevolabili e non

Per usufruire dell’incentivo statale l’assunzione, da effettuare tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, deve avvenire con una di queste tipologie contrattuali:

· Tempo determinato - anche in somministrazione - di durata pari o superiore a 6 mesi;

· Tempo indeterminato - anche in somministrazione;

· Apprendistato professionalizzante. Il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi, l’importo massimo complessivo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione.

Nulla vieta che il rapporto di dipendenza sia a tempo parziale e/o in attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

· contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

· contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

· contratto di lavoro domestico;

· contratto di lavoro intermittente;

· prestazioni di lavoro accessorio.

L’incentivo non è replicabile

Un lavoratore porta in dote un solo incentivo, per cui, una volta concesso ad una azienda non può più replicato presso altre aziende, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio stesso.

In pratica, l’incentivo è in capo al lavoratore che, una volta assunto, passa il beneficio all’azienda. Se le parti recedono prima del termine di utilizzo dell’incentivo, il lavoratore non potrà utilizzarlo con un’altra azienda.

Unica deroga avviene nel caso di proroga di un rapporto a tempo determinato incentivato. In questo caso, è possibile che l’INPS rilasci una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari a 4.030 euro.

Nessuna deroga, viceversa, per il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari a:

· Assunzione con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe): 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua;

· Assunzione con contratto a tempo indeterminato: la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua.

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari - per i rapporti a tempo determinato - ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento - per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo - la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.

La contribuzione eccedente le predette soglie mensili potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 4.030,00 per i rapporti a termine e ad euro 8.060,00 per i rapporti a tempo indeterminato.

Elementi non rientranti nell’incentivo

Non vengono considerati nell’ammontare dell’incentivo:

· i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

· il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;

· il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale e Fondi di integrazione salariale (di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015).

Vanno inoltre escluse, dall’applicazione dell’incentivo, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:

· il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014);

· contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato - o comunque destinabile - in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua) istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

· il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;

· il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;

· il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti di cui all’art. 1, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 166/1997.

Sospensione e fruizione dell’incentivo

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, così, un differimento temporale della fruizione del beneficio.

L’Istituto ha comunque precisato che l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019. Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto.

Limiti all’assunzione incentivata

Numerosi sono i limiti previsti, in linea generale dalla legislazione italiana ed in particolare dal Decreto Direttoriale, per poter usufruire dell’incentivo in oggetto.

L’incentivo è subordinato:

· all’adempimento degli obblighi contributivi (grava sull’Agenzia per il Lavoro in caso di somministrazione);

· all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro in caso di somministrazione grava sia sull’Agenzia per il Lavoro che sull’utilizzatore;

· al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Regole generali in materia di incentivi

Il datore di lavoro dovrà rispettare le regole generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

In particolare, nessun incentivo spetta se:

1) l’assunzione costituisce un obbligo preesistente. Gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione. In considerazione di questa disposizione, non viene riconosciuto l’incentivo in caso di diritto di precedenza:

- in favore dell’ex dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto, negli ultimi 6 mesi, di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale (articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949);

- in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi 12 mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi (articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015);

- in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, negli ultimi 12 mesi (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), un’azienda (o un suo ramo) in crisi (articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990);

- per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili alle imprese di pulizia, per cui l’azienda che subentra ad un’altra in un appalto di servizi è obbligata ad assumere i dipendenti di una precedente impresa di pulizia che vengono assunti dall’azienda che subentra nell’appalto qualora previsto dalla contrattazione collettiva applicabile alle imprese di pulizia.

2. la nuova assunzione vìola un diritto di precedenza

Gli incentivi non spettano se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

3. l’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

4. il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l’azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si vuole usufruire dell’incentivo

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Le altre regole generali da applicare sono:

- L’incentivo economico è in capo all’utilizzatore in caso di somministrazione. Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.

- Nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie,

- invalidità,

- pensionamento per raggiunti limiti d’età,

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro,

- licenziamento per giusta causa.